Contributi Pubblici 2018-2019-2020-2021-2022-2023
Obblighi di trasparenza e pubblicità dei sostegni ricevuti da parte di P.A.
La circolare n.2 dell’11/01/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso note le modalità attraverso cui gli enti senza fini di lucro, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), debbono adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi e comunque vantaggi economici di qualunque genere (vi rientra anche il 5x1.000), ricevuti da amministrazione pubbliche nell’anno 2018.
C’è tempo fino al 28 febbraio per pubblicare i contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018. La pubblicazione può avvenire attraverso i propri siti internet o, in mancanza, è possibile utilizzare la propria pagina Facebook.
I punti salienti della circolare ministeriale n. 2 dell’11/01/2019
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
1) La scadenza dell’obbligo di pubblicazione è il 28 febbraio 2019 con riferimento ai contributi e sovvenzioni ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno 2018;
2) Per gli enti senza scopo di lucro (ASD, comitati CSI, circoli ed associazioni culturali, etc.) l’obbligo è adempiuto pubblicando i dati relativi ai suddetti benefici economici nei propri siti o portali digitali, in mancanza è possibile utilizzare anche la propria pagina Facebook o il sito internet della rete associativa (CSI) alla quale il soggetto aderisce;
3) I benefici economici, oggetto di pubblicazione, comprendono non solo i tradizionali contributi a fondo perduto e le sovvenzioni a parziale copertura di progetti associativi, ma anche i corrispettivi percepiti a fronte di prestazioni di servizio rese alla P.A. (es. corsi di formazione sportiva resi al personale di un istituto scolastico) e assegnazioni di beni strumentali (ad esempio comodato di beni mobili o immobili). Con riferimento a tale ultima ipotesi, è necessario tuttavia che il valore del bene strumentale concesso in comodato all’associazione sia quello dichiarato dalla P.A. concedente, in mancanza di una definizione del suddetto valore l’obbligo di pubblicarne i dati, non sussiste.
4) Per esigenze di semplificazione, non sussiste l’obbligo di pubblicazione laddove nel periodo prescritto (anno 2018) la somma complessiva di tutti i benefici economici ricevuti dall’associazione, non superi l’ammontare di Euro 9.999,99. Ad esempio: se l’associazione ha ricevuto un contributo a fondo perduto per Euro 2000 ed ha incassato la somma di Euro 7700 a titolo di corrispettivi per prestazioni di servizio, anche da amministrazioni differenti tra loro, non dovrà procedere all’adempimento in quanto la sommatoria complessiva dei benefici non eccede il plafond annuale esente. Se tuttavia il sodalizio avesse percepito anche ulteriori Euro 800 a titolo di cinque per mille, ricadrebbe nell’obbligo di pubblicare i dati relativi a tutte e tre le categorie di beneficio, dal momento che la loro somma eccede la soglia esonerata.
5) La circolare ministeriale include espressamente le somme incamerate a titolo di cinque per mille tra i benefici soggetti agli obblighi di pubblicazione.
6) Dal punto di vista finanziario si fa riferimento al principio di cassa (ossia alla data in cui le somme sono state effettivamente introitate dall’associazione) e non al principio di competenza: ad esempio se un contributo per una manifestazione organizzata nel 2016 viene accredito dall’amministrazione erogante sul conto corrente bancario dell’associazione nel 2018, tale contributo sarà oggetto di pubblicazione entro il 28 febbraio 2019.
7) Come sancito dal Consiglio di Sato, qualora un ente non profit non provveda agli obblighi di pubblicazione, non si applica la sanzione della restituzione del 100% delle somme ricevute, tuttavia è opportuno rispettare la prescrizione . Infatti, il relativo controllo è affidato alle stesse pubbliche amministrazioni concedenti: quest’ultime verificato il mancato rispetto dell’adempimento potrebbero motivatamente decidere di non ripetere i benefici nelle annualità successive.
Come indicato nella circolare ministeriale, le informazioni da pubblicare, per ciascun beneficio economico ricevuto, debbono essere rese in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, e contenere i seguenti elementi obbligatori:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (riferiti alla associazione percipiente);
b) denominazione del soggetto erogante (riferita alla pubblica amministrazione erogante) ;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso (come da estratto conto corrente/cassa della associazione percipiente);
e) causale (si intende la motivazione per la quale la pubblica amministrazione ha erogato la somma).