L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che sono associati del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali (sia con Amministratore Unico che con Consiglio di Amministrazione), le cooperative sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali ed enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti.
Le Società Sportive si affiliano al CSI presso la Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato territorialmente competente. L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli anni successivi si tratta di un semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può pertanto affiliarsi presso uno e un solo Comitato territoriale CSI.
Le Società sportive devono indicare nel nuovo Mod. 1/T sia le discipline sportive che le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla tessera dei propri tesserati solo le attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul Mod. 1/R o 1/T. Il CSI, sul delega del CONI, provvede per le società che ne hanno i requisiti e in conformità a quanto richiesto dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel Registro nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
