Affiliazione - Norme Generali
Stagione Sportiva 2021/2022
L'affiliazione
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che “sono associati del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali senza scopo di lucro, e le cooperative sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali, enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI”. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti.
Le Società Sportive si affiliano al CSI presso la Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato territorialmente competente. L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli anni successivi si tratta di un semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può pertanto affiliarsi, versare la sola quota associativa, e detenere il diritto di voto, diretto o per delega, presso uno e un solo Comitato territoriale CSI.
Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T sia le discipline sportive che le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla tessera dei propri tesserati solo le attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul Mod. 1/R o 1/T. Il CSI, sul delega del CONI, provvede per le società che ne hanno i requisiti e in conformità a quanto richiesto dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (vedi l’apposito capitolo più avanti).
Durata dell’affiliazione
Le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI, per l’anno sportivo 2020/2021, a partire dal giorno 1 luglio 2020. A livello amministrativo l’affiliazione scade al più tardi il 31 dicembre 2021; l’effettiva durata dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione.
La maggior parte delle discipline segue l’anno sportivo 1 settembre / 31 agosto. Le eccezioni sono le seguenti:
Disciplina |
Anno sportivo |
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1 luglio / 30 giugno |
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1 gennaio / 31 dicembre |
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1 settembre / 31 agosto oppure (*) 1 gennaio / 31 dicembre |
(*) I Circoli dovranno effettuare la scelta al momento dell’affiliazione
Quota di affiliazione
La quota di affiliazione per le Società sportive è fissata in € 90,00. Al fine di rispettare i requisiti previsti dalla legge 460/98, tutti i Comitati sono tenuti a richiedere detto importo alle proprie Società sportive ed ai propri Circoli quale quota di affiliazione annuale.
È fatto salvo il diritto in capo ai Comitati di prevedere ulteriori spese di segreteria.
Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI
- Domanda di affiliazione
La domanda di affiliazione della Società sportive al CSI deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto.
- Numero minimo di tesserati
Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società affiliate:
- il Presidente/Legale rappresentante
e, tranne per le società di capitali (per le quali sono facoltativi);
- il Vice Presidente
- almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA.
L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone maggiorenni.
Statuto e atto costitutivo
Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art. 90 della L.289/02), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate territoriale.
Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
Il fascicolo della Società sportiva
Ogni Comitato deve OBBLIGATORIAMENTE formare un fascicolo per ogni soggetto affiliato; tale fascicolo deve contenere copia dei documenti societari principali, quali:
• atto costitutivo della Società
• Statuto della Società
• verbali delle assemblee che modificano lo Statuto della Società
• attestato di attribuzione del codice fiscale/partita Iva della Società
• documento di riconoscimento del Legale rappresentante della Società
• verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società
• ogni altro documento utile per conoscere la storia e la vita della Società
I documenti che compongono il fascicolo, vanno poi scansionati e trasformati in file digitali PDF, e OBBLIGATORIAMENTE memorizzati sulla piattaforma di tesseramento online, nell’area documentale riservata alla società sportiva. Quest’ultima, accedendovi con le proprie credenziali, ha la facoltà di aggiungere altri documenti digitalizzati o di aggiornare quelli già presenti.
Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata.
Tale riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti. La Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente), che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del CONI.
I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.), con o prive di personalità giuridica, e senza finalità di lucro;
- Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.);
Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere «a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.